mercoledì 10 novembre 2004

Il testo della legge regionale toscana contro le discriminazioni

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Toscana adotta, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione italiana, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

2. La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni ai servizi sociali, sanitari, scolastici e di formazione professionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o identità di genere dell'utente.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE

Sezione I

Disposizioni in materia di formazione professionale e politiche del lavoro

Articolo 2

Interventi in materia di formazione professionale e integrazione sociale

1. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) favorisce l'inclusione sociale nel rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della persona.

Articolo 3

Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi e alle politiche del lavoro

1. La Regione e le Province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che hanno mutato identità di genere e uguale opportunità a quante risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

2. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le Province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale e/o identità di genere di ciascuno.

3. I transessuali e i transgender sono destinatori di specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale di cui all'art. 21, comma2, lettera c) della l.r. 32/2002.

4. Ai sensi e per la definizione del paragrafo 6 di Social Accontability 8000 ( SA 8000 ), rientrano nella nozione di parte interessata le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere che non abbiano fini di lucro. Ai soggetti di cui sopra, l'azienda certificata deve in ogni caso consentire lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro ai criteri di cui al paragrafo 5 di SA 8000. Anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, la Commissione regionale permanente tripartita propone alle aziende le azioni correttive ed i rimedi opportuni.

Articolo 4

Compiti del sistema regionale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego istituito dalla l. r. 32/2002 sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere della persona,.

2. Il sistema regionale per l'impiego supporta gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali, anche indirizzando agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Sezione II

Disposizioni in materia di formazione del personale regionale

Articolo 5

Formazione del personale

1. La Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere e individua altresì l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione delle attività di cui al comma 1.

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

Articolo 6

Consenso informato ai trattamenti terapeutici

1. Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai minori di anni 18.

3. Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private, è fatto obbligo agli operatori sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione della dichiarazione di cui al comma 1, e di darvi attuazione.

4. La manifestazione di volontà di cui al comma 1 garantisce altresì alla persona designata di prestare assistenza al malato in ogni fase della degenza, nel rispetto delle modalità definite dal regolamento di cui al successivo articolo e con i regolamenti delle strutture di ricovero e cura.

5. La richiesta ad un trattamento sanitario che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto deve provenire personalmente dall'interessato il quale deve preventivamente ricevere un'adeguata informazione in ordine allo scopo e natura dell'intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi rischi.

Articolo 7

Modalità attuative

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità per rendere la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

a) la forma della dichiarazione;

b) le procedure per l'acquisizione della dichiarazione da parte delle strutture sanitarie competenti;

c) le modalità attraverso le quali la persona che deve essere sottoposta a un determinato trattamento terapeutico, qualora non abbia reso la dichiarazione di cui al comma 1 nella forma e secondo le procedure di cui al presente comma può rendere una dichiarazione di volontà di contenuto ed effetti equivalenti, da registrare nella cartella clinica;

d) l'informazione agli utenti;

e) la costituzione e la gestione di una banca dati;

f) le garanzie a tutela della privacy degli utenti che intendano prestare la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1.

Articolo 8

Patologie invalidanti

1. La Regione Toscana garantisce il diritto di condurre un'esistenza libera e dignitosa a tutte le persone affette da patologie che comportino, anche in via temporanea, significative riduzioni dell'autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere.

2. La Regione inserisce tra gli obiettivi della programmazione sanitaria:

a) la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a categorie di cittadini sovraesposti all'insorgenza delle patologie di cui al comma 1;

b) l'attuazione di interventi per il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza residua, e per l'eventuale recupero degli esiti invalidanti;

c) la realizzazione di un sistema di servizi di assistenza domiciliare integrata e di spedalizzazione domiciliare.

Articolo 9

Compiti delle AUSL in materia di scelta dell'orientamento sessuale e della identità di genere

1. Le aziende unità sanitarie locali (AUSL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. Le AUSL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono altresì il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità di orientamento sessuale, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel rispetto dei superiori diritti dei minori.

Articolo 10

Finanziamento dei consultori e convenzionamento con associazioni private

1. La Regione promuove l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 9 destinando appositi fondi del piano sanitario regionale.

2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti le AUSL possono stipulare convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMITATO REGIONALE

PER LE COMUNICAZIONI

Articolo 11

Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni tiene conto dei principi di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'art. 29, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

Articolo 12

Monitoraggio

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 29, comma 1, lettera a) numero 5) della l. r. 22/2002, effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona,.

Articolo 13

Accesso

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) numero 1) della l. r. 22/2002 garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E ATTIVITÀ RICREATIVE

Articolo 14

Promozione turistica

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze in materia turistica, favoriscono la domanda di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte ai diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altro, dagli orientamenti sessuali degli utenti, , dalle condizioni personali, opinioni religiose, identità etniche.

Articolo 15

Divieto di discriminazione nella fruizione dei servizi turistici

1. Gli esercenti imprese e professioni turistiche e commerciali, non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle praticate alla generalità degli utenti, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza del divieto di cui al comma 1 sono esercitate dai comuni, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1000 euro a un massimo di 2000 euro.In caso di reiterazione della condotta illecita nei due anni successivi, all'autore della violazione si applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o professione turistica, per un periodo di tre mesi.

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